CONVENZIONE DELL’AJA DEL 5 OTTOBRE 1961
È stata ratificata con Legge 20 dicembre 1966, n. 1253 (in G.U. n. 26 del 30.01.1967, con testo in francese: qui traduzione italiana del
Consiglio Federale Svizzero), il deposito dello strumento di ratifica è avvenuto il 13 dicembre 1977 ed è entrata in vigore per l’Italia l’11
febbraio 1978 (Comunicato del Ministero degli affari esteri in G.U. n. 42 dell’11.02.1978, pag. 1075).
Ai sensi dell’art. 6, l’Italia ha designato e comunicato le seguenti autorità competenti al rilascio dell’Apostille (come viene designato il
timbro previsto dalla Convenzione):
per gli atti giudiziari e notarili: Procuratore della Repubblica presso i Tribunali nelle cui giurisdizioni gli atti medesimi sono emanati1;
per tutti gli altri atti amministrativi previsti dalla Convenzione: Prefetti territorialmente competenti, per la Valle d’Aosta il Presidente
della Regione, per le Province di Trento e Bolzano il Commissario di Governo.
Lo stato di applicazione che segue è desunto dall’Apostille Section nel sito internet della Conferenza dell’Aja sul Diritto Privato
Internazionale (HCCH).
Le riserve, dichiarazioni e obiezioni relative alla Convenzione sono disponibili integralmente alla voce dedicata nel database dei trattati
del Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministero degli affari esteri) dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.
Elenco dei paesi Convenzione AJA. Clicca quì.
1- Dal 30.03.2001, in applicazione del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, la competenza al rilascio dell’Apostille per gli atti dello stato civile è stata attribuita al Prefetto (Circolare del Ministero della giustizia n. 1827 del 16 marzo 2001 e Circolare del Ministero dell’interno MIACEL n. 2/2001 del 26 marzo 2001).
2- Regione Amministrativa Speciale della Cina, per la quale si continua ad applicare la Convenzione.
Fonte ufficiale: http://www.prefettura.it